Gestazione per Altri: che cosa ha detto davvero la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo?

Come spesso accade quando si ha a che fare con temi scottanti sul piano morale o etico, le pronunce di organi di giustizia tendono a essere enfatizzate oltre ai loro reali limiti. In questo caso il riferimento va alla notizia, riportata dalle maggiori testate nazionali, secondo cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) avrebbe “stabilito il diritto” per i genitori d’intenzione di vedersi riconoscere un legame di filiazione verso il bambino nato all’estero da una gestante, da una “madre surrogata”. Non solo, ciò sarebbe avvenuto in una storica “pronuncia”.

Innanzitutto la Corte EDU ha pubblicato il solo comunicato stampa di quello che sarà un parere e non una sentenza. Si tratta di un elemento fondamentale, dato che la Corte ha esecritato proprio in questa occasione la sua nuovissima funzione consultiva. Una funzione prevista da Protocollo addizionale n. 16, entrato in vigore il 1° agosto 2018. In sintesi, dall’estate scorsa è possibile per le corti nazionali richiedere alla Corte Edu pareri in merito a questioni di principio riguardanti l’interpretazione o l’applicazione dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo… mentre la causa nazionale è ancora pendente davanti alla corte richiedente.

Al di là di questa parentesi più tecnica, quale Paese ha  depositato la prima richiesta di parere? È stata la Corte di Cassazione francese, con l’Arrêt n. 638 du 5 octobre 2018, in riferimento a un noto caso di Gestazione per Altri (GPA), riguardante la famiglia Mennesson. Un caso durato 15 anni e dai risvolti giudiziari molto complessi, al quale dedicherò un articolo a parte!

Per tornare alla notizia un po’ travisata, la Corte EDU ha dunque esposto nel comunicato stampa le proprie posizioni circa le due questioni sollevate dalla Corte di Cassazione francese. Quest’ultima ha posto le domande rispetto ai casi nei quali un bambino nato da GPA all’estero si veda riconosciuto il legame di filiazione con il padre d’intenzione (per cui ci sia un legame genetico tra padre e figlio), ma dall’altro sia stato concepito da una donatrice di gameti. In queste circostanze la Corte di Cassazione ha chiesto se:

  1. il diritto al rispetto della vita privata (art. 8 della CEDU) del bambino implichi che sia riconosciuto anche il legame di filiazione con la madre d’intenzione, in qualità di madre legale... e la Corte EDU ha risposto in senso positivo.
  2. il diritto al rispetto della vita privata del bambino permetta di riconoscere il legame di filiazione con la madre legale attraverso l’adozione del bambino e non con la trascrizione diretta dell’atto di nascita formato all’estero.. e la Corte EDU ritiene che il diritto del bambino possa essere tutelato anche attraverso l’adozione!

Questo significa che no, la Corte EDU non ha sancito e creato un nuovo diritto attraverso una sentenza (cosa per altro impossibile)! La Corte non apre in alcun modo al diffondersi della pratica della GPA in modo incondizionato in Europa, ma si limita a valutare l’impatto di determinate norme nazionali sullo stato di salute dei diritti di un bambino nato da GPA all’estero. In ogni caso, per approfondire le ragioni della Corte sarà necessario attendere la pubblicazione del parere nella sua integralità… anche nell’attesa di scoprire la forma definitiva della riforma delle leggi di bioetica in Francia!

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